Fornire l'informativa privacy è obbligatorio, ma sei in grado di dimostrare di averla effettivamente resa disponibile all'interessato? 🤔
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, con il Provvedimento del 14 luglio 2026 (doc. web n. 10292539), è tornato sul tema centrale dell'Accountability (responsabilizzazione) e sulle prove necessarie per attestare il corretto adempimento degli obblighi informativi. 📋
📍Cosa stabilisce il Provvedimento del Garante?
Il principio sancito dal GDPR è chiaro: il Titolare del trattamento non deve solo adempiere agli obblighi di trasparenza, ma deve anche mantenere evidenza documentale di tale adempimento.
I punti salienti emersi dal provvedimento:
📑Onere della prova a carico del Titolare: In sede di controllo, non basta affermare che l'informativa è integrata nel processo o presente sul sito; serve una prova oggettiva e tracciabile.
💻 Log e Tracciabilità Digitale: Nei form online o nei processi digitali, la memorizzazione di log tecnici (timestamp, versione dell'informativa accettata o visualizzata) costituisce un elemento probatorio fondamentale.
📝 Moduli Cartacei e Procedure: Per le acquisizioni offline, la sottoscrizione o la spunta documentata restano la garanzia principale.
♻️ Gestione delle Versioni (Version Control): È indispensabile conservare lo storico delle versioni dell'informativa aggiornate nel tempo per dimostrare quale testo fosse in vigore al momento della raccolta dati.
💡 3 azioni pratiche per la tua azienda
Per farti trovare pronto in caso di controlli:
Audita i tuoi form di raccolta dati: Verifica che i sistemi salvino un record/log che attesti la presa visione dell'informativa.
Conserva uno storico (Version Control): Crea un archivio delle versioni passate delle tue informative privacy con relative date di validità.
Leggi il provvedimento integrale: Consulta il documento completo sul sito ufficiale del Garante (doc. web n. 10292539).
👉 La compliance non è solo fare le cose per bene, ma saper dimostrare di averle fatte!
