Importanti novità sul fronte della cybersecurity aziendale! 🔐
L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) ha emanato la nuova Determina n. 314287/2026, che sostituisce il precedente provvedimento di aprile e introduce significative semplificazioni procedurali per i soggetti già inseriti nel perimetro NIS 2.
Facciamo il punto sintetico su cosa cambia e su quali adempimenti restano attivi:👇
✅ Nessuna modifica ai dati? Nessuna nuova registrazione!
Se la tua organizzazione è già presente nell’elenco dei soggetti NIS e non ha subito variazioni rispetto a quanto dichiarato lo scorso anno, non è necessario presentare una nuova dichiarazione completa.
📆 Finestra annuale: L'aggiornamento ordinario dei dati sulla piattaforma rimane fissato dal 15 aprile al 31 maggio di ogni anno tramite il "Servizio NIS / Aggiornamento annuale informazioni". In assenza di modifiche, non dovrai ripetere la trafila burocratica.
⚠️Dati variati? Notifica entro 14 giorni!
Se invece si sono verificate modifiche nell'assetto societario o nei parametri rilevanti (ai sensi dell'art. 7 del decreto NIS):
- ⏲ La notifica va inviata tempestivamente e comunque entro 14 giorni dall'avvenuta variazione.
- 💻 La procedura va effettuata tramite la sezione "Servizio NIS / Aggiornamento continuo informazioni".
- 📝 In caso di rimozione di tipologie di soggetto, andranno obbligatoriamente motivate all'ACN le ragioni del cambio.
⛔Stop alle dichiarazioni tardive
Per implementare queste novità sulla piattaforma informatica, l'ACN ha stabilito che dal 31 ottobre 2026 non è più consentito inviare dichiarazioni tardive.
💡Cosa fare adesso?
Verifica insieme ai referenti ICT, Legal e Compliance la correttezza dei dati già sottomessi per accertarti se rientrate nella casistica di "invarianza" o se occorre predisporre una rettifica.
